Benefici fiscali del noleggio furgoni nel 2022

benefici fiscali furgoni

Nulla si può dire certo a questo mondo, se non la morte e le tasse.” Così scriveva Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Un adagio che si applica bene anche alla realtà di tanti paesi, tra cui il nostro. 

Ma per fortuna e per buon senso, il fisco italiano prevede anche tutta una serie di agevolazioni a livello di imposte: parliamo della possibilità di detrarre l’IVA e dedurre le spese dalla dichiarazione dei redditi. 

Possibilità che riguarda anche il noleggio veicoli, in primis i furgoni.

Benefici fiscali del noleggio veicoli

Premessa: la normativa in materia è talmente fitta e ostica che può essere paragonata ad una giungla, in cui è davvero difficile muoversi. 

Possiamo identificare, come punti di riferimento fondamentali in materia di detraibilità IVA e deducibilità delle spese per il noleggio, questi quattro documenti: 

Iniziamo dall’IVA per il noleggio. 

Detraibilità dell’IVA per il noleggio furgoni

Se si noleggia un veicolo per finalità lavorative si può detrarre l’IVA? L’articolo 19-bis 1 del testo unico sull’IVA in merito dice che:

l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore [...] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Tecnicamente si parla di “acquisto o importazione”. Ma altrove, nello stesso documento, (Art. 3 comma 6-a) è specificato implicitamente che il noleggio costituisce una forma di acquisto in senso lato: “veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio”.
 

Chiarita l’equivalenza tra acquisto e noleggio, possiamo tranquillamente affermare che il regime di detrazione è:

  • del 40% se imprese ed esercenti arti o professioni utilizzano il veicolo in maniera promiscua (non solo ai fini dell’esercizio d’impresa, ma anche per altre finalità)

  • del 100% se imprese, esercenti arti o professioni, utilizzano il veicolo solo ed esclusivamente per attività di impresa (con l’eccezione degli agenti di commercio autonomi)

Per cui, se un’impresa edile - ad esempio - noleggia un furgone con cassone per un mese e utilizza (datore o dipendenti) il veicolo solo ed esclusivamente sui cantieri, allora sì, potrà detrarre il 100% dell’IVA dalle tasse. 

Il discrimine per la detrazione dell’IVA in parte o in toto è quindi fondamentalmente legato all’uso che si fa del veicolo, indipendentemente dalla sua tipologia. 

Saggiamente, il legislatore ha disposto che questo doppio regime dell’IVA si applichi solo a quei veicoli che, per loro natura, possono trovare impiego tanto sul lavoro che nella vita privata: cioè autovetture e furgoni. Vale a dire:

tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Si dà, ragionevolmente, per scontato che non sia possibile acquistare e guidare veicoli dal peso superiore alle 3,5 tonnellate (autocarri per il trasporto merci, pullman per il trasporto persone) se non per motivi e attività di lavoro. 
 

Questa considerazione, in realtà vale anche per i veicoli immatricolati autocarro N1 il cui peso è inferiore alle 3,5 tonnellate. L’autocarro infatti è sempre un veicolo destinato esclusivamente al trasporto merci (un’attività economica) che non può essere destinato ad uso promiscuo - come chiarisce l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale.

Deducibilità spese noleggio furgoni

Molto di quello che abbiamo appena visto in materia di detraibilità IVA per il noleggio vale anche in materia di deducibilità spese.

Il punto focale, in questo caso, è l’articolo 164 del TUIR. L’articolo, con i suoi vari commi, stabilisce diverse fattispecie in base, anche qui, non tanto al tipo di mezzo, ma all’utilizzo che se ne fa.

 
 

Ecco i passaggi più importanti:

“[Art. 164, Comma 1] Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili [...]” 

“[Art. 164 Comma 1, lettera a), numero 1] per l'intero ammontare relativamente: [...] alle autovetture ed autocaravan [...] destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
 

“[Art. 164 Comma 1, lettera b)] nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan [...] il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: [...] dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [3615,2€] per le autovetture e gli autocaravan [...]”

“[Art. 164 Comma  1, lettera b) bis] nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

Cosa significa tutto questo? 

Che se il veicolo è preso a noleggio ed è utilizzato per fini esclusivamente strumentali all’attività lavorativa, il canone di noleggio è deducibile al 100% dalla dichiarazione dei redditi. 

La Circolare del 10/02/1998 n.48 allarga inoltre le maglie del TUIR in materia di autocaravan e autovetture: quello che conta, per avere la deduzione del 100%, è che il mezzo sia strumentale all’attività.

“[2.1] [...] nelle ipotesi in cui il veicolo utilizzato non rientri in una delle categorie espressamente individuate dal legislatore, le spese e ogni altro componente negativo sostenuto per il loro utilizzo sono deducibili prescindendo dai criteri individuati dall'articolo 121-bis del TUIR, purché vi sia un rapporto di inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.”

La successiva Circolare del 19/01/2007 n.1/E esplicita i veicoli per cui è prevista sempre la deducibilità del 100%: 

“[17.2 B)] [...] gli autoveicoli individuati dall’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) che non sono richiamati espressamente dall’articolo 164 del Tuir. Trattasi, ad esempio, degli autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera. 

Insomma, se si tratta di un qualsiasi veicolo, purché sia utilizzato per fini strumentali, si possono detrarre il 100% delle spese

Se però il veicolo viene utilizzato in maniera non strumentale subentrano una serie di regimi differenti di deducibilità. In breve:

Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo

  • si può dedurre il 20% del canone di noleggio fino ad un massimo di 3615,2€ annui. 

Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo a dipendenti:

  • si può dedurre il 70% del canone di noleggio senza limiti annui

Se agente o rappresentante di commercio:

Per farla breve, quello che puoi detrarre noleggiando un furgone o un autocarro dipende primariamente dal modo in cui lo utilizzi. Se vieni da noi e noleggi un furgone cassonato per utilizzarlo solo ed esclusivamente in cantiere allora puoi stare tranquillo che IVA e canone sono detraibili e deducibili al 100%

Get the max. Get Gimax!