Normativa trasporto cavalli: facciamo un po' di chiarezza!

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Che si tratti di gare, controlli veterinari o motivi di allevamento, la normativa per trasporto di cavalli è fatta di regole piuttosto strette che hanno la scopo di garantire sicurezza e salute degli animali durante tutto il viaggio.

Il documento principale a cui fare riferimento è indubbiamente la circolare congiunta di Ministero dell’Interno e Ministero dei Trasporti Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche” dell’ottobre 2018 (con successivo aggiornamento al 6 dicembre dello stesso anno). 

 

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Si tratta di un compendio rilasciato per aiutare tutte le parti in causa - forze dell’ordine, associazioni, atleti - a orientarsi nella (davvero complessa) legislazione esistente, in modo da evitare spiacevoli e costosi equivoci. 

In questo articolo proviamo a chiarire alcuni punti fondamentali relativi alla disciplina dei mezzi di trasporto rimandando, per la normativa igienico-sanitaria relativa all’animale alla Federazione Italiana Sport Equestri.  

Proviamo a districarci in questo mare burocratico!

Normativa trasporto cavalli per conto terzi

La prima fondamentale distinzione sta nel trasporto per conto terzi rispetto al trasporto in conto proprio.

Banalmente: il trasporto per conto terzi è quando il trasportatore sposta una proprietà altrui. Il trasporto per conto proprio si ha quando il trasportatore movimenta la sua proprietà.

È una distinzione, conto terzi/conto proprio, che nasce dalla legge 298/74 con la quale è stato creato l’albo nazionale degli autotrasportatori.

In buona sostanza, si può parlare di trasporto cavalli per conto terzi quando:

  • chi trasporta l’animale non ne ha la proprietà o comodato d’uso, essendo tecnicamente i cavalli beni mobili (v. contratti di fida, mezza fida); 

  • il trasporto è attività economica prevalente. Cioè, il trasporto del cavallo avviene dietro pagamento di una somma specificamente versata per la movimentazione dell’animale.

Una persona (o un’attività) che - dietro pagamento - trasporta un cavallo di cui non detiene la proprietà o usufrutto rientra perciò nel trasporto conto terzi. Un’ipotetica ditta che viene pagata per spostare i cavalli da un maneggio all’altro o al luogo della competizione dovrebbe perciò:

  • essere iscritta all’albo degli autotrasportatori e avere la relativa licenza (qualunque sia il tipo di mezzo);

  • osservare il Reg. Ue n.1/2005 in materia di trasporto di animali vivi;

  • disporre di tutta la documentazione necessaria al trasporto;

  • montare specifici dispositivi sul mezzo per monitorare la durata del viaggio, facendo le dovute pause per il benessere degli animali

                maneggio

Normativa trasporto cavalli in conto proprio

Se la persona o attività che effettua il trasporto è proprietaria o usufruttuaria dell’animale e del mezzo con cui avviene la movimentazione, allora si può parlare di trasporto di cavalli in conto proprio.

Se il peso a pieno carico del mezzo supera le 6 tonnellate, si applicano comunque le disposizioni della legge 298/74 ed è richiesta una specifica licenza per il trasporto di cavalli da ottenere dalla motorizzazione civile.  

Al di sotto della soglia delle 6 tonnellate non è richiesta alcuna licenza specifica per il trasporto. Ma se la motivazione avviene per finalità economiche di qualsiasi tipo (es. deposito o comodato del cavallo), si applica comunque il regolamento europeo UE 1/2005 sul trasporto degli animali.  

Perciò, un privato o un’associazione che voglia spostare dei cavalli di proprietà o in usufrutto deve:

  • con un mezzo di massa a pieno carico superiore a 6 tonnellate, disporre di apposita licenza come previsto dalla legge 298/74; 

  • se lo spostamento può essere ricondotto a finalità economiche, osservare il regolamento UE 1/2005 sul benessere degli animali trasportati; 

La maggior parte di van, autocaravan e trailer specificamente destinati al trasporto cavalli per un privato sono esenti dalle disposizioni della 298/74, essendo abbondantemente sotto le 6 tonnellate di massa a pieno carico. E purché non ci sia scopo di lucro dietro allo spostamento dell’animale, non si applica il regolamento comunitario. 

E qui arriviamo a due importanti casi: il trasporto da parte delle associazioni sportive e il trasporto di cortesia tra amici.  

Trasporto cavalli per associazioni e loro membri

Questi sono naturalmente i casi più diffusi e interessanti: perché frequentemente chi pratica equitazione prende in comodato il cavallo attraverso un’associazione, o quand’anche è di sua proprietà, lo affida legalmente alle sue cure. 

Quando un’associazione sposta i cavalli di proprietà dei suoi soci, con un mezzo di sua proprietà (o in usufrutto), rientra pienamente nella definizione di trasporto cavalli in conto proprio, perché ha una responsabilità legale sul bene mobile cavallo dei soci. Se questo trasporto avviene per finalità ludiche o sportive non subentra il regolamento 1/2005, ma se invece avviene per una prestazione accessoria di qualsiasi tipo allora il regolamento è pienamente in vigore.

Fermo restando, naturalmente, che l’autista deve essere un membro dell’associazione e non una terza persona, altrimenti subentrerebbe il caso di trasporto per conto terzi. 

Il caso speculare a questo, è il socio che ha in affidamento un cavallo dell’associazione e vuole trasportarlo per finalità ludiche (una passeggiata, una gara) con un mezzo di sua proprietà o preso a noleggio.

Anche qui si è pienamente all’interno della definizione di trasporto in conto proprio, perché  l’animale è affidato legalmente in comodato al socio e non essendoci scopo di lucro, non si applica il regolamento 1/2005 dell’Unione Europea. 

                

Trasporto di cortesia

E quando una persona con il suo destriero decide di offrire un passaggio ad un amico e al suo cavallo su un mezzo di sua proprietà o preso a noleggio? 

Qui si rientra nel cosiddetto trasporto di cortesia che, purché sia sempre senza scopo di lucro (dividersi la benzina non è lucrare), rientra pienamente nella definizione di trasporto cavalli in conto proprio

Tecnicamente sarebbe sempre richiesta la presenza della persona cui il mezzo è intestato per non incorrere in sanzioni. Ricordiamo: trasporto in conto proprio è quando una persona trasporta un suo cavallo con un suo mezzo. Si può dunque chiedere in prestito il van o il trailer di un amico per trasportare i propri cavalli per una passeggiata?

La risposta purtroppo non è chiarissima in questo senso. 

Una circolare del ministero della salute citata all’interno del protocollo congiunto dei ministeri di Interno e Trasporti sembra alludere a questa possibilità, esentando dal pagamento di sanzioni: 

Pagina 11: “l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale”.

(Purtroppo non siamo riusciti a trovare la circolare in questione del ministero della Salute)

Tuttavia la FISE consiglia di stipulare un comodato d’uso gratuito con l’amico in questione e specificare la finalità sportiva del trasporto, per essere totalmente sicuri di non vedersi comminare multe. 

Che conclusioni trarre?

La sensazione, ampiamente condivisa da associazioni, maneggi e FISE, è che i punti oscuri siano ancora molti, nonostante il tentativo di chiarimento da parte dei ministeri coinvolti.

Fermo restando il fondamentale diritto al benessere del cavallo durante il trasporto, lascia perplessi constatare come un’intera normativa europea in materia possa applicarsi o meno ad uno stesso cavallo su uno stesso mezzo a seconda della motivazione del trasporto.

Possiamo solamente rimandare alle FAQ della FISE coloro che lecitamente avranno ancora dubbi e ricordarvi che Gimax offre un servizio di noleggio van trasporto cavalli per il trasporto in conto proprio.

Get the max. Noleggia un Gimax!

 

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